Art. 29.
(Associazioni degli iscritti agli albi).

      1. I professionisti iscritti all'Ordine possono pubblicizzare, nelle forme e con le modalità disciplinate dal codice deontologico, la propria partecipazione alle scuole, ai seminari e ai corsi previsti dall'articolo 28 nonché la propria appartenenza a un'associazione di professionisti di cui al comma 2 del presente articolo.
      2. I professionisti iscritti agli albi, al fine di favorire l'identificazione di specifici profili professionali, possono costituire apposite associazioni dotate dei seguenti requisiti:

          a) l'associazione deve essere costituita fra coloro che esercitano la medesima professione e deve avere adeguate diffusione e rappresentanza territoriali;

          b) lo statuto dell'associazione deve prevedere come scopo la promozione del profilo professionale nonché la formazione e l'aggiornamento professionali dei suoi iscritti;

          c) lo statuto dell'associazione deve escludere espressamente il rilascio di attestati di competenza professionale;

          d) lo statuto dell'associazione deve prevedere una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale;

          e) l'associazione deve dotarsi di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale.

      3. Le associazioni di cui al presente articolo comunicano il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 al Ministero della giustizia ai fini dell'esercizio delle funzioni

 

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di vigilanza di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e). Nel caso in cui sia accertata la mancanza dei suddetti requisiti è inibita all'associato la pubblicizzazione della propria appartenenza all'associazione medesima.