1. I professionisti iscritti all'Ordine possono pubblicizzare, nelle forme e con le modalità disciplinate dal codice deontologico, la propria partecipazione alle scuole, ai seminari e ai corsi previsti dall'articolo 28 nonché la propria appartenenza a un'associazione di professionisti di cui al comma 2 del presente articolo.
2. I professionisti iscritti agli albi, al fine di favorire l'identificazione di specifici profili professionali, possono costituire apposite associazioni dotate dei seguenti requisiti:
a) l'associazione deve essere costituita fra coloro che esercitano la medesima professione e deve avere adeguate diffusione e rappresentanza territoriali;
b) lo statuto dell'associazione deve prevedere come scopo la promozione del profilo professionale nonché la formazione e l'aggiornamento professionali dei suoi iscritti;
c) lo statuto dell'associazione deve escludere espressamente il rilascio di attestati di competenza professionale;
d) lo statuto dell'associazione deve prevedere una disciplina degli organi associativi su base democratica ed escludere espressamente ogni attività commerciale;
e) l'associazione deve dotarsi di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale.
3. Le associazioni di cui al presente articolo comunicano il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 al Ministero della giustizia ai fini dell'esercizio delle funzioni